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Il Libretto Metrologico Bilance è un documento divenuto obbligatorio con il D.lgs. 21 Aprile 2017 n. 93, il quale ha generato curiosità e tanti dubbi in merito. In questo articolo proviamo a spiegare, con semplicità, il provvedimento di legge.

Innanzitutto la sua funzione: il libretto metrologico serve per registrare tutti gli interventi compiuti sulle bilance omologate soggette a Verificazioni Periodiche di strumenti per pesare, a funzionamento non automatico (NAWI) e automatico (AWI), e masse, disciplinati dalla legislazione nazionale. Ciò vale sia per i nuovi strumenti che per gli strumenti già esistenti, ma al momento sprovvisti.

A livello di contenuto, invece, il decreto-legge non ha definito con precisione il formato del libretto, ma ne ha comunque elencato le informazioni minime che devono essere inserite:

  • Nome titolare, indirizzo e P. IVA
  • Indirizzo dove lo strumento è in servizio – qualora differente dal precedente –
  • Codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna
  • Tipo di strumento
  • Marca e modello
  • Numero di serie
  • Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bollo di verificazione prima nazionale
  • Anno della marcatura CEE (o CE) e della marcatura supplementare M – strumenti conformi alla normativa europea –
  • Data di messa in servizio
  • Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto
  • Data e descrizione della riparazione
  • Data della Verificazione Periodica e data di scadenza
  • Eventuale specifica di strumento utilizzato come “strumento temporaneo”
  • Controlli effettuati dalle CCIAA con data ed esiti – controlli casuali –

Con il Libretto Metrologico cosa cambia nella Verificazione Periodica?

A norma di legge, l’onere di dotazione del Libretto Metrologico è in capo al Laboratorio che si occupa della prima Verificazione Periodica e non del fabbricante.

Da ciò ne consegue, ovviamente, che non sarà nemmeno più necessario apporre l’etichetta verde di contrassegno di Verificazione Periodica in fase di prima verificazione, bensì dalle successive – perché nella prima sarà già stato rilasciato il libretto metrologico –.

A parte questa variazione, non sono da segnalare troppe novità per quanto riguarda le tempistiche di Verificazione Periodica.

L’utilizzatore dello strumento, entro 30 giorni dalla messa in servizio dello stesso, deve fornire comunicazione presso la Camera di Commercio competente sul territorio. La Verificazione Periodica prima avverrà entro 3 anni da quel momento – o eventualmente anticipatamente, qualora si compiano eventuali riparazioni –.

La periodicità per gli strumenti NAWI è di 3 anni, viceversa di 1 anno per tutti gli strumenti AWI approvati MID o con decreto nazionale.

Infine, come sempre avvenuto, ad occuparsi di tali verificazioni sono i Laboratori competenti ma, dai 18 mesi rispetto all’entrata in vigore del decreto – 18 Settembre 2017 – rientrano nella lista solamente gli organismi accreditati da ACCREDIA ed abilitati da Unioncamere.

Ci auguriamo che la spiegazione sia stata esaustiva e che abbia risolto i tuoi eventuali dubbi, ma per qualunque maggiore informazione puoi contattarci senza alcun impegno!

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